1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 41 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:
«Non può svolgersi in contrasto con la libera concorrenza e l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge pone le condizioni perché l'attività economica privata possa essere indirizzata a fini sociali.
Lo Stato esercita l'iniziativa economica in via sussidiaria».
1. Il terzo comma dell'articolo 42 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge e salvo equo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale».
1. L'articolo 43 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 43. - A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo equo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia ed abbiano carattere di preminente interesse generale».